Una speranza

Una speranza

Si apre una piccola speranza!

La Corte Costituzionale tornerà presto ad esprimersi sulla legittimità del suicidio assistito nel nostro Paese.

Il giudice per le indagini preliminari Agnese De Girolamo il 17 gennaio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del Codice penale, che sanziona l’istigazione o l’aiuto al suicidio.

Ti ricordiamo che l’articolo di legge in questione statuisce che:

“Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima”.

La Sentenza costituzionale Cappato-Antonioni (n.242/2019) ha statuito che questa norma è inapplicabile nei confronti di colui/coloro che “agevola/no l’esecuzione del proposito di suicidio”, sempre che vi sia la presenza di tali condizioni:

- proposito formatosi autonomamente e liberamente;

- la persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;

- la persona è affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili;

- la persona è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli;

Ma se la Consulta si è già espressa, perché il Gip De Girolamo ha nuovamente invocato il suo intervento?

Perché secondo il giudice, la condotta di tre indagati – tra cui Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni –, i quali si erano autodenunciati a seguito del viaggio compiuto in Svizzera nel dicembre 2022, per accompagnare a morire il quarantaquattrenne toscano Massimiliano Salas affetto da sclerosi multipla, non rientra tra i requisiti per i quali la Consulta esclude la punibilità, invocando dunque il parere della Corte.

Nello specifico, sostiene il gip De Girolamo, Massimiliano Salas non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Pertanto, è configurabile il reato di aiuto al suicidio come previsto dall’art. 580 del Codice penale.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Come ti dicevamo inizialmente, è difficile pronunciarsi, soprattutto con i venti “mortiferi” che soffiano in Occidente.

Però c’è anche la speranza che i giudici della Consulta specifichino meglio cosa debba intendersi per “trattamenti di sostegno vitale”. C’è da augurarsi, insomma, che prendano di petto la questione.

Ad ogni modo, il compito nostro è quello di essere presenti sulla scena pubblica e di cogliere l’occasione per parlare ad amici e conoscenti delle problematiche sottese alle pratiche eutanasiche, ai rischi che comportano e alle pressioni a cui saranno esposte le persone più fragili già nel prossimo futuro, qualora suicidio assistito ed eutanasia siano pienamente regolamentati.

Combattiamo insieme questa battaglia cruciale per te, la tua famiglia e la società dei tuoi figli e nipoti.


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